La Magistratura
Parte prima - PROPOSTE DI LEGGE IN CORSO DI DISCUSSIONE
I PROFILI PENALISTICI DEL DISEGNO DI LEGGE DELEGA “BONAFEDE”
l disegno di legge delega recante disposizioni per il contenimento della durata del processo civile e del processo penale, per la riforma ordinamentale della magistratura, in materia di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di Governo interviene in sostituzione del precedente schema di disegno di legge, che agli articoli dal 13 al 22 riguardava il processo penale. La ratio continua ad essere individuata nella stringente necessità di una modifica di un meccanismo processuale sempre più farraginoso e ridondante.Con la versione attuale del disegno di legge la numerazione, ancora parziale, è mutata e talune tematiche sono state aggiunte rispetto al precedente testo.
Il Capo I
del testo attuale riguarda specificamente la Delega al Governo per la modifica del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale e per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni.Purtroppo, agli intenti ambiziosi (che forse meglio si collocherebbero in un progetto di revisione sistematica del processo penale) corrispondono soltanto singoli interventi di riforma, tendenzialmente ispirati al principio di economia processuale, senza una riflessione completa sulleART. 1
L’articolo 1 costituisce la base della legge delega in materia penale. Il raggio di azione è estremamente ampio (modifica del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale e per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni, con finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale, nel rispetto delle garanzie difensive e secondo i princìpi e criteri direttivi previsti dalle disposizioni del presente capo) e consente al governo un esercizio della delega su tutto il settore penalistico entro i termini prefissati. Qualora veramente l’esecutivo volesse mettere a frutto il termine concesso con la legge delega, in luogo di istituire le ennesime commissioni di studio, potrebbe muovere – almeno in parte - da alcune egregie proposte di riformagià esistenti.Alcuni criteri della delega in tema di contravvenzioni sono contenuti nell’articolo X.In particolare, si intende adottare, a scopo deflattivo e di finanza pubblica, il meccanismo del tempestivo adempimento di apposite prescrizioni impartite dall’organo accertatore e del pagamento di una somma di denaro determinata quale causa di estinzione delle contravvenzioniStampa
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Gennaio - Marzo 2020
anno LXVIII - Numero 1

