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15 aprile 2014

Proposta di modifica del rito del lavoro introdotto con la legge n. 92/2012 elaborata congiuntamente da AGI e da ANM

Articolo 1 Le norme di cui all’art. 1, commi da 48 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogate. Articolo 2 Alla trattazione dei giudizi nei quali si controverte sulla validità, l’efficacia o la legittimità dei licenziamenti ai sensi dell’art. 18 legge 300/70 sono riservati specifici giorni nel calendario delle udienze del giudice, che deve trattarli e definirli con particolare speditezza. Articolo 3 I dirigenti degli uffici giudiziari vigilano sull’osservanza della disposizione di cui all’art. 2. Articolo 4 I giudizi già introdotti con ricorso depositato entro la data del ____ (data di entrata in vigore della legge – n.d.r.) sono trattati e definiti secondo le norme di cui all’art. 1, commi da 48 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Articolo 5 Le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell’art. 414 c.p.c., sono introdotte, ricorrendone i presupposti, con i rispettivi riti speciali di cui agli artt. 38 d.lgs. 198/2006 e 28 D.lgs. n. 150/2011. La proposizione dell’azione nell’una o nell’altra forma preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio col rito diverso. Articolo 6 Le azioni relative al licenziamento incidente sul rapporto di lavoro subordinato del socio di cooperativa, anche nel caso in cui venga a cessare, col rapporto di lavoro, quello associativo, sono introdotte con ricorso ai sensi degli art. 409 e segg. c.p.c. e sono soggette alle disposizioni degli art. 2 e 3 della presente legge.
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